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Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Presentazione domanda voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione (dal 10 febbraio 2026 al 2 marzo 2026)

Data :

9 febbraio 2026

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione
Municipium

Descrizione

In occasione del Referendum confermativo previsto per il 22 e 23 marzo 2026, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificata dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.

 A CHI SI RIVOLGE:

 Ai sensi della normativa sopraccitata possono essere ammessi al voto domiciliare

-          gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 1041.

-          gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano

 L’interessato dovrà far pervenire, a partire dal giorno 10 febbraio 2026 ed entro il 2 marzo 2026, al comune nelle cui liste elettorali è iscritto:

Una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, in un’ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato;

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

 La domanda di ammissione al voto domiciliare, presentata in carta libera o compilando l’apposito modulo allegato al presente avviso, dovrà indicare l’indirizzo di abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e dovrà essere corredata di copia della tessera elettorale personale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’Azienda sanitaria locale;

-       Si precisa che il certificato, deve essere rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, e deve attestare l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali;

-       Con l’ulteriore precisazione che, ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui sopra dovrà attestare l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto;

 

Ultimo aggiornamento: 9 febbraio 2026, 16:38

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